Art. 5.
(Competenza monocratica o collegiale in materia civile).

      1. Il tribunale per la famiglia giudica in composizione monocratica nelle materie previste dai seguenti articoli del codice civile: articoli 84 e 90, in materia di autorizzazione del minore a contrarre matrimonio; articolo 145, in materia di intervento del giudice in situazione di disaccordo coniugale; articolo 158, in materia di separazione consensuale, in assenza di figli; articolo 171, in materia di attribuzione del fondo patrimoniale; articolo 252, in materia di affidamento del figlio naturale; articoli 262 e 264, in materia di assunzione del cognome del padre e relativa impugnazione; articolo 273, in materia di autorizzazione dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità; articolo 316, in materia di contrasti nell'esercizio della potestà dei genitori. Giudica, altresì, in composizione monocratica, nel caso di attribuzioni già assegnate al giudice tutelare ai sensi degli articoli 344 e seguenti del medesimo codice civile e, inoltre, nelle materie di cui: all'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni; all'articolo 12 della legge 22

 

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maggio 1978, n. 194; all'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.
      2. Il tribunale per la famiglia giudica in composizione collegiale in tutte le materie non individuate dal comma 1. In caso di parità di opinioni prevale quella del presidente del collegio giudicante.
      3. La competenza appartiene comunque al tribunale per la famiglia quando la domanda ha ad oggetto, insieme ad altre, una delle materie di cui all'articolo 1, comma 1. La competenza non può essere derogata per accordo tra le parti.