1. Il tribunale per la famiglia giudica in composizione monocratica nelle materie previste dai seguenti articoli del codice civile: articoli 84 e 90, in materia di autorizzazione del minore a contrarre matrimonio; articolo 145, in materia di intervento del giudice in situazione di disaccordo coniugale; articolo 158, in materia di separazione consensuale, in assenza di figli; articolo 171, in materia di attribuzione del fondo patrimoniale; articolo 252, in materia di affidamento del figlio naturale; articoli 262 e 264, in materia di assunzione del cognome del padre e relativa impugnazione; articolo 273, in materia di autorizzazione dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità; articolo 316, in materia di contrasti nell'esercizio della potestà dei genitori. Giudica, altresì, in composizione monocratica, nel caso di attribuzioni già assegnate al giudice tutelare ai sensi degli articoli 344 e seguenti del medesimo codice civile e, inoltre, nelle materie di cui: all'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni; all'articolo 12 della legge 22